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PASTICCIO PdR

5.6.09

MANUFATTI TEMPORANEI: CON QUALI CRITERI?

Quale conseguenza inevitabile del sisma stanno nascendo anche nel nostro paesello per iniziativa privata, una moltitudine variopinta di “casette d'emergenza temporanea”. A differenza di altri posti però, il Comune di Prata non ha provveduto ad emanare ordinanza apposita per la definizione dei criteri di localizzazione e realizzazione. E' scontato che la situazione attuale renda di per se possibili tale costruzioni, e nessuno si sogna adesso di far casino, ma in assenza di direttive chiare, la cosa potrebbe degenerare.
Prendendo spunto da quanto fatto in materia dal Comune dell'Aquila (vedasi Delibera del Consiglio comunale n. 58 del 25 maggio 2009) basterebbe definire almeno le seguenti direttive:

1) Qualsiasi realizzazione deve essere autorizzata preventivamente dal Comune, previa presentazione di progetto di massima firmato da tecnico abilitato. Per facilitare le cose si potrebbero predisporre dei modelli di domanda. E non con una domandina ina ina senza senso e contenuti come avviene attualmente.

2) Siccome trattasi di costruzioni temporanee, va definita inequivocabilmente la loro durata; possono essere 36 mesi come a L'Aquila, di più, di meno, non importa. Deve essere però chiaro che l'emergenza non è l'anticamera del condono. Scaduti i termini il Comune deve riservarsi la facoltà di rimozione delle strutture a spese dei proprietari inadempienti. E' bene ricordare a tal proposito che, essendo questo Comune sprovvisto di un PRG, in nessun caso queste costruzioni temporanee potranno divenire permanenti, in quanto la legislazione vigente impedisce qualsivoglia nuova edificazione nel centro abitato.

3) Dovrebbero poter fare domanda solo i paesani che dopo il sisma hanno abitazione principale con esito di sopralluogo classificato B,C, D, E, F. Ovviamente se un proprietario ottiene l'agibilità della casa prima della scadenza dei termini, deve provvedere alla rimozione del manufatto.

4) Stabilire una superficie massima del manufatto, casomai proporzionale al nucleo familiare; la sua altezza massima; le distanze dai confini e dalle strade. Stabilire inoltre che se in questi manufatti si vuole abitare è necessario rispettare tutte le norme igienico sanitarie e le relative autorizzazioni sugli impianti tecnologici.

5) Sarebbe auspicabile che la stessa amministrazione mettesse a disposizione aree per la realizzazione di questi manufatti cosi da evitare la loro dispersione ovunque.

6) Ovviamente, i privati paesani che decidessero di costruirsi da soli un ricovero temporaneo, non dovrebbero poter partecipare all'assegnazione degli eventuali alloggi realizzati dalla protezione civile.

4 commenti:

P.Cangini ha detto...

Scusa ma non ho capito tanto bene: le case le assegna il comune? Che intendi con proprietario inadempiente? eppoi chi le lascia perché torna a casa deve provvedere alla rimozione delle stesse a sue spese?

PJ ha detto...

Non parlo delle realizzazioni della protezione civile. Forse sono stato un poco chiaro. parlo delle costruzioni provvisorie che si vedono sorgere qua e la per iniziativa privata. per essere più espliciti: baracche, container e casette di legno nel giardino di casa. serve una regolamentazione chiara a tutela di tutti.

Anonimo ha detto...

Si, probabilmente lo e

Anonimo ha detto...

leggere l'intero blog, pretty good