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PASTICCIO PdR

21.6.11

SENTENZA TAR CASO COSTANZI: ricostruzione uguale per tutti

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N. 00347/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2011, proposto da:
Paolo Costanzi, Leondina Costanzi, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Piccinini, con domicilio eletto presso avv. Alessandro Piccinini in L'Aquila, via Alba Fucens N. 36;
contro
Comune di Prata D'Ansidonia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Fabrizio Foglietti in L'Aquila, c/o Ofetal Nucleo Industrie Bazzano;
per l'annullamento
DEL SILENZIO SERBATO SULLA DIFFIDA PRESENTATA DAI RICORRENTI IN DATA 9.12.2010 intesa alla concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione dell’immobile di proprietà adibito ad abitazione principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prata D'Ansidonia in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso va deciso con sentenza in forma semplificata a termini dell’art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo;
Considerato che i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Prata D’Ansidonia in relazione ad istanza risalente al 14.5.2010, già oggetto di richiesta di integrazioni da parte del Comune in data 12.7.2010, intesa alla concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione dell’immobile di proprietà adibito ad abitazione principale ai sensi dell’O.P.C.M. n.3790 del 9.7.2009;
Considerato che, a seguito della citata richiesta di integrazioni, i ricorrenti fornivano le informazioni ulteriori richieste in data 26.7.2010, senza che il Comune, benché diffidato (cfr. nota sub 5) della documentazione di parte ricorrente), provvedesse, ovvero rispondesse spiegando le ragioni del mancato provvedimento;
Considerato, in proposito, che non possa qualificarsi satisfattiva dell’interesse procedimentale degli istanti la nota prot. n.499/2011 del Comune di Prata d’Ansidonia (in fascicolo di parte resistente) relativa alla comunicazione dello stato della pratica “ancora in istruttoria ravvisandosi la necessità di procedere a verifiche tecniche sulla ammissibilità e congruità delle voci inerenti al progetto presentato, tenuto anche conto delle direttive che il Commissario delegato alla ricostruzione ha emanato per gli interventi sugli edifici di categoria E”, che sarebbe, secondo la prospettazione del Comune, problematica generale ma non esplicativa, in concreto, degli eventuali ostacoli incontrati nella definizione della singola pratica in esame;
Ritenuto, pertanto, che all’istanza dei ricorrenti (e alla loro successiva richiesta di informazioni sull’esito della pratica) il Comune non ha fornito risposta;
Ritenuto che, l’art. 2, comma 6, dell’O.P.C.M. n.3790 del 9.7.2009 prevede espressamente che “il Sindaco del Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza anche dettando prescrizioni gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell’abitazione sostituiva e determina la spettanza del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati;
Considerato, pertanto, che il termine di conclusione del procedimento de quo è di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo eventuali sospensioni espressamente disposte dalla stessa Amministrazione e conseguenti alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, potere che, nella specie, è stato pure consumato per effetto della richiesta del 12.7.2010 n.1578 (di richiesta di chiarimenti) cui i ricorrenti hanno pure dato riscontro;
Considerato che entro tale termine, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla positiva integrazione documentale da parte dei ricorrenti come richiesta dall’Amministrazione (termine generale di conclusione del procedimento), l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere secondo le forme dalla medesima legge previste (con provvedimento espresso e motivato conclusivo dell’iter concessorio del richiesto contributo ed avente quale contenuto quello fissato dalla disposizione sopra citata);
Ritenuto che non possa condividersi quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente in ordine alla pretesa impossibilità (allo stato) di conclusione dell’iter (e dunque della sostanziale inesistenza di termini per provvedere sulla istanza) in ragione delle “note incertezze interpretative riguardanti gli immobili di tipologia E”, stante la necessità di chiarire “alcuni aspetti essenziali riguardanti l’ambito dell’indennizzo (con particolare riguardo alle modalità di adeguamento sismico) ed i criteri di liquidazione dello stesso”, oggetto di reiterati interventi normativi (anche successivi alla notifica del ricorso), posto che la decisione sull’istanza presentata deve essere comunque assunta allo stato degli atti e con riguardo alla legislazione vigente al momento della decisione, indipendentemente da eventuali sopravvenute (ovvero attese) modifiche normative, incidendo, al più, le stesse sull’entità del contributo ammissibile, comunque integrabile anche ex post, senza che per tale ragione possa essere posto impedimento alla richiesta riparazione/ricostruzione;
Ritenuto, per quanto precede, il ricorso fondato, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione all’istanza di cui in epigrafe e accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima con l’effettiva definizione del procedimento nei termini di cui in dispositivo, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, con aggravio di spese per l’Ente;
Ritenuto di regolare le spese di giudizio secondo soccombenza e nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale, per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Prata D’Ansidonia di provvedere alla definizione dell’istanza in epigrafe individuata nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notifica del presente provvedimento, con avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, che procederà in luogo dell’Amministrazione e con aggravio di spese a suo carico.
Condanna il Comune di Prata D’Ansidonia al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, in favore dei ricorrenti, in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento), oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Semplicemente diabolico, al di fuori di ogni logica.
Leggo su "Abruzzo web" la dichiarazione del sindaco in merito alla sentenza del TAR:


“Ancora non notificano la sentenza né a me né all’avvocato del Comune - spiega primo cittadino - Da quanto mi risulta la pratica è ancora in istruttoria e c’erano state delle richieste di integrazione della documentazione per la valutazione finale dell’indennizzo richiesto dai ricorrenti che decisamente esorbitante. Per questo motivo avevamo richiesto anche un chiarimento alla Struttura per la gestione. Non tanto per la questione economica quanto per avere delle delucidazioni anche dal punto di vista tecnico”.

“Prima di tutto dovremo vedere le carte per valutare la possibilità di presentare un ricorso al Consiglio di Stato - aggiunge Di Marco - Esamineremo ciò che è scritto nella sentenza e solo successivamente potremo valutare come agire”.

Mi chiedo: se ci sarà bisogno del Consiglio di Stato per esaminare e definire tutte le pratiche di rimborso per i danni del terremoto, siamo alla follia totale.
Se il comune non dispone di tecnici capaci da valutare tecnicamente ed economicamente un progetto, ci si può affidare a Fintecna, Reluis e Cineas i quali valutano la pratica sotto tutti i punti di vista. Se il contributo richiesto è esoso, non fanno altro che proporti un indennizzo congruo e motivato.

Ma forse delegare ad altri quello che si può fare in casa è un segno di debolezza!!!!!

Qualcosa mi fa supporre che tutti coloro che avranno diritto a contributi per la riparazione della casa, a Prata d'Ansidonia, dovranno rivolgersi al TAR.

C'è una volontà subdola di non dare niente a nessuno...

E' ora di farla finita..

P.Cangini ha detto...

Il malcontento che si registra a Prata nei confronti del sindaco mi pare sia paragonabile a quello, ormai conclamato, che c'è a livello nazionale con Berlusca anche da parte del proprio elettorato.
I sindaci capaci ed in gamba hanno saputo trasformare i propri comuni sfruttando al meglio tutte le fasi del post-sisma.
Ricordatevi cari paesani tutte le lotte di questi ultimi 5 anni (specie e sopratutto dal terremoto in poi) ed alle prossime amministrative, tra meno di un anno, abbiate il coraggio di cambiare (prestafacce comprese....)

Orion ha detto...

Purtroppo avete entrambi ragione; in particolare le ultime conclusioni dell'anonimo mi sembrano eloquenti,mentre avrei qualche dubbio sulla volontà o capacità di cambiare,caro Cangini. Ma ,sulla sentenza,la cosa che mi fa inquietare sono le motivazioni che l'amministrazione (e non dico solo il sindaco in quanto la delibera di ricorso al Tar è della giunta!) ha addotto nella difesa.Anche se ci può stare un iter diverso per richieste definite 'spropositate', praticamente si fa riferimento alle 'incertezze interpretative' e 'reiterate modifiche normative' in senso generale e senza riferimento al caso specifico.Infatti il Tar ha fatto notare il contrario.In pratica potrebbero bloccare qualunque pratica ....e il Tar dice che bisogna rispettare i termini.Queste argomentazioni le porterò al consiglio comunale di domani sera insieme ad alcune considerazioni già emerse in altro consiglio in cui non si riesce a sapere quante pratiche di ricostruzione si devono ancora evadere (che % sul totale per es.:) ma capisco anche che in alcuni casi c'è bisogno di più accertamenti e tempo.Inoltre la sentenza dice solo che bisogna rispettare i termini, chiederò che vengano stabiliti dei criteri oggettivi per l'effettiva assegnazione dei fondi: appunto per evitare che quelli che non vogliono o non possono fare ricorso ai tribunali non siano svantaggiati.Altro argomento 'caldo' del consiglio per. es. è l'ICI , vi farò sapere .....

Anonimo ha detto...

Ancora una volta debbo ringraziare i fautori di questo sito che,unico,fornisce reseconti di ciò che avviene in questo comune in maniera chiara e non faziosa permettendo a tutti,soprattutto a chi è impossibilitato a farlo in personalmente,di essere al corrente di ciò che accade.Ringrazio quindi di nuovo

Anonimo ha detto...

Pare sia proprio vero.... Adesso il nostro tiranno ricorre anche alle maniere forti. C'è stato un alterco con una vicina di casa ed il nostro "signor" Sindaco l'ha presa a schiaffi in presenza del marito e di altri testimoni...
Il ricovero è vicino...